Statuto
Allegato "B" all'atto n. 20453 di rep. e al n. 7197 di racc.
DENOMINAZIONE
ART. 1° E' costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLE ARGILLE - ONLUS".
SEDE
ART. 2° L'Associazione ha sede in Bari.
L'Associazione potrà istituire uffici e sedi secondarie in altre località d'Italia e all'estero.
OGGETTO
ART. 3° L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività volte alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e alla promozione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento al settore delle argille e dei minerali delle argille.
Pertanto essa potrà:
a) organizzare convegni ed incontri per esminare le problematiche collegate all'ambiente e alla sua salvaguardia e alla pianificazione territoriale, con particolare attenzione alle argille e quindi a fenomeni di calanchi, frane, dissesti e simili;
b) svolgere attività di promozione e diffusione della cultura delle argille nel campo artistico, monumentale, archeologico e archeologico-industriale, finalizzata al restauro e conservazione di manufatti storico-artistici in derivati dell'argilla;
c) pubblicare bollettini di informazione sull'attività dell'Associazione, collaborare con organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla diffusione della cultura delle argille;
d) creare e diffondere, con qualsiasi mezzo di comunicazione, servizi bibliografici e di sostegno all'attività formativa, anche per specifiche figure professionali nei settori precedentemente specificati.
L'Associazione è apolitica, non persegue finalità di lucro, ma soltanto le predette finalità sociali e culturali, con divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
DURATA
ART. 4° L'Associazione ha durata indeterminata.
L'Associazione non potrà essere sciolta senza il voto favorevole degli associati, con maggioranza dei due terzi.
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
E' fatto divieto assoluto all'assemblea che approva il bilancio di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali utili e/o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per l'esclusivo perseguimento delle attività istituzionali.
MEMBRI
ART. 5° Può far parte dell'Associazione ogni persona fisica e giuridica, istituzione o organizzazione, industria o ente, pubblico o privato, che condivida le finalità e i progetti, e/o che sia impegnata nelle attività inerenti le tematiche di cui allo scopo sociale, ne faccia domanda, ottenga l'iscrizione e versi la quota di ammissione.
La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto, deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente e l'indicazione del settore di attività e dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza.
La domanda si intenderà accettata qualora non pervenga al richiedente espressa comunicazione di rigetto entro un anno dalla presentazione della stessa.
I membri dell'Associazione sono obbligati ad osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, che sarà redatto ove necessario dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, nonchè le delibere validamente assunte; sono altresì obbligati a versare la quota annua di associazione, il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo e potrà comprendere la quota di iscrizione all'AIPEA Internazionale e all'European Clay Grooup Association - ECGA.
Gli associati avranno diritto di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione.
Tutti i membri hanno diritto di voto.
La qualità di associato si perde:
- per decesso;
- per dimissioni;
- per morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota di iscrizione per il periodo di un biennio;
- per radiazione, che viene pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
FONDO SOCIALE
ART. 6° Il fondo sociale è costituito da:
a) la quota associativa annua;
b) i contributi degli iscritti e i beni acquistati;
c) i beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti all'associazione, purchè nel rispetto della Legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutti i suoi beni, mobili ed immobili, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ex art. 3 c. 190 della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ORGANI
ART. 7° Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo.
L'ASSEMBLEA
ART. 8° L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, essa è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali e si tiene nella sede dell'Associazione o in altra sede designata dal Presidente del Consiglio Direttivo purchè in Italia o in uno degli Stati membri della Comunità Europea.
L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via Ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, ovvero del bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente, che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo, e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Consiglio Direttivo.
Inoltre l'Assemblea potrà essere convocata quando almeno un decimo degli iscritti ne faccia richiesta scritta al Presidente, formulando il relativo ordine del giorno.
L'Assemblea è convocata con ordine del giorno mediante avviso individuale inviato per posta, fax o telematicamente almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
ART. 9° Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Segretario dell'Assemblea sarà il Segretario dall'Associazione in carica o altra persona designata dall'Assemblea stessa.
Quando debba procedersi a votazione, il Presidente nomina due scrutatori scelti fra gli associati presenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo.
Per ogni assemblea verrà redatto il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
L'Assemblea potrà costituire Commissioni, permanenti o temporanee, che curino lo studio e/o il coordinamento di problemi e questioni specifiche.
ART. 10° L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Ciascun membro può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro membro-socio, non amministratore.
L'Assemblea ordinaria delibera:
a) sul rendiconto economico-finanziario annuale e sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
b) sul conto previsionale annuale;
c) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
d) sull'esclusione dei soci per indegnità;
e) su ogni altro argomento attinente alla gestione sociale, riservato alla sua competenza dal presente statuto o sottoposto al suo esame dagli Amministratori.
L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
ART. 11° L'Assemblea straordinaria delibera:
a) le modifiche allo Statuto;
b) lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dell'eventuale fondo.
Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta presentata al Presidente da almeno un terzo degli iscritti, che dovrà formulare il nuovo testo della modifica proposta.
Per modificare l'atto costititutivo e lo Statuto occorrono la presenza di alemno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almento tre quarti degli associati.
ART. 12° Alla votazione si procederà normalmente con il sistema dall'alzata di mano o per divisione.
Per l'elezione delle cariche sociali si procederà normalmente con scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13° Il Consiglio Direttivo, su decisione dell'Assemblea convocata per la nomina, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati e dura in carica quattro anni. E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.
In sede di votazione non può essere espresso un numero di preferenze superiore ai membri fissati dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea, anche mediante consultazione per iscritto degli associati, che votano per la elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri, con lettera inviata per posta nel luogo e nei termini fissati nell'avviso di convocazione, con allegata sottoscrizione.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Liaison-Officer, con il compito di coadiuvare il Presidente nei rapporti internazionali dell'Associazione.
Il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri sono rieleggibili una sola volta; il Tesoriere e il Segretario sono rieleggibili per più mandati.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
- convoca l'assemblea;
- attua le delibere dell'assemblea;
- esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini dell'associazione;
- delibera sulle domande di ammissione all'associazione;
- amministra il patrimonio sociale e redige il bilancio di esercizio;
- delibera la quota associativa annua;
- redige l'eventuale regolamento organizzativo interno;
- nomina il Liaison - Officer;
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I consiglieri che senza giustificato motivo non presenziano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive decadono dalla carica.
Le sedute del Consiglio sono indette almeno due volte l'anno dal Presidente, su sua decisione o su richiesta motivata scritta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, comunque con comunicazione scritta, inviata a tutti i componenti, a mezzo posta, telegramma o in via telematica, con preavviso di almeno otto giorni ed in caso di necessità ed urgenza di almeno un giorno.
Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito.
Le sedute si terranno nella sede dell'Associazione o diversa sede da indicarsi dal Presidente.
Il Consiglio porterà a conoscenza degli associati il contenuto delle deliberazioni nelle forme e nei modi che riterrà di volta in volta più idonei.
In caso di dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione, che verrà ratificata dalla prima successiva assemblea.
In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo o della maggioranza dei componenti dello stesso, il Presidente o chi ne fa le veci indice immediatamente l'assemblea per procedere alla sostituzione dell'intero consiglio, limitandosi nel frattempo alla ordinaria amministrazione dell'associazione.
PRESIDENTE
ART. 14° Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione, ha il potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, curandone l'attuazione delle deliberazioni, senza autonomia decisionale.
VICE PRESIDENTE
ART. 15° Il vicepresidente collabora con il Presidente su delega espressa di quest'ultimo e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
SEGRETARIO
ART. 16° Il segretario del Consiglio Direttivo tiene e redige i verbali di riunione del Consiglio e dell'Assemblea dei soci, curandone la tenuta in appositi registri sociali, aggiorna l'elenco degli iscritti, si occupa della corrispondenza e della diffusione delle notizie riguardanti l'attività dell'Associazione.
TESORIERE
ART. 17° Il tesoriere provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione, nonchè quelli deliberati, redige e sottoscrive i rendiconto e tiene la cassa sociale.
RINVIO
ART. 18° Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicaili le vigenti disposizioni di legge in materia.
Firmato: Saverio Fiore; Carmela Mongelli Notaio L.S.